Art. 9 – Criteri di valutazione degli apprendimenti
- La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI può riguardare:
- la DDI relativa ad attività in DDI che integrano parzialmente l‟attività in presenza;
- o la DDI come strumento unico, da realizzarsi nei modi e nei tempi indicati sopra
In caso di DDI complementare solo parziale, la valutazione potrà aver luogo secondo due distinte modalità:
- in presenza, utilizzando i criteri di valutazioni approvati nel PTOF;
- come valutazione formativa, che integra – con le consuete modalità in vigore nel Liceo – la valutazione in
In caso di DDI realizzata nei modi di cui all‟art. 4 della Presente Integrazione del PTOF, la valutazione segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza con riferimento alle prove orali o, in ogni caso, con riferimento ad elementi empiricamente rilevabili da parte del docente.
Per quanto concerne, invece, gli elaborati effettuati da remoto da parte degli alunni, si procederà con valutazioni formative, che concorrono alla definizione della valutazione.
In particolare, sono distinte:
- le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici orali o scritti;
- le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento;
- le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di
- Nel caso di DDI realizzata nei modi di cui all‟art. 4 della presente Integrazione del PTOF con valutazioni riferite ad elementi empiricamente rilevabili, l‟insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell‟ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche in
Nelle note che accompagnano l‟esito della valutazione l‟insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica. Al termine di ogni periodo, in caso di valutazione negativa, vengono comunicate le carenze e le strategie da attuare.
- Nel caso di valutazioni formative, che integrano la valutazione nel modo sopra ricordato, l‟insegnante riporta sul Registro una valutazione formativa usando gli strumenti messi a disposizione dal Registro
4. La valutazione sommativa è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all‟interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano Triennale dell‟Offerta Formativa, sulla base dell‟acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
5. La valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.