LICEO STATALE "G. FRACASTORO"
Verona
Circ. N. 386
Verona, 26/03/2022
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti referenti Covid-19
Ai sostituiti dei docenti referenti Covid-19
A tutto il personale
Oggetto: Cessazione dello stato di emergenza – nuove disposizioni: prima sintesi
Come noto, la cessazione dello stato di emergenza avrà luogo il 31 marzo p.v.
Con il d.l. n. 24/2022 il Governo ha, pertanto, dettato misure urgenti in vista del superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, che entreranno in vigore a partire dal prossimo primo di aprile.
Di seguito si sintetizzano le principali misure previste per la scuola.
Anche dopo il giorno 1/04/2022 rimangono in vigore le vigenti regole generali di sicurezza. Pertanto:
- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
- Fino al 30 aprile 2022 la mascherina, di tipo FFP2, va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (art. 5, c1, n.7), d.l. n. 24/2022).
- La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- Continua ad essere raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green passd. ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Per quanto concerne la gestione dei casi di positività nella scuola secondaria di secondo grado l’art. 9, d.l. n. 24/2022 stabilisce la seguente disciplina, «fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022»:
- In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli studenti e le studentesse, le attività proseguono in presenza: per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo (le disposizioni di dettaglio saranno comunicate non appena saranno emanate).
- Alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
- Le studentesse e gli studenti in isolamento per infezione da Covid-19 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.
- La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Obbligo vaccinale del personale.
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale del personale, il d.l. n. 24/2022 dispone che:
- fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico (art. 8, c. 4, d.l. n. 24/2022);
- la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni (art. 8, c. 4, d.l. n. 24/2022);
- nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale” (art. 8, c. 4, d.l. n. 24/2022);
- In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe (art. 8, c. 4, d.l. n. 24/2022).
Per la lettura del D.L. n. 24/2022
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Il Dirigente Scolastico Luigi Franco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993