LICEO STATALE "G. FRACASTORO"
Verona
Circ. N.243
Verona, 14 gennaio 2022
Ai Collaboratori del D.S.
Ai docenti referenti Covid-19
e ai sostituti dei docenti referenti Covid-19
A tutti i docenti
A tutti i genitori degli alunni
Agli alunni e alle alunne
Alla DSGA
Al personale ATA
Loro sedi
Oggetto: Verifiche e controlli in tema di Covid-19
In queste ore si è più volte posta la questione relativa al controllo degli alunni che riprendono la didattica in presenza.
Appare, pertanto, opportuno ricordare che l’art. 2 d.l. n. 229/2021 dispone che la cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati.
Tuttavia il medesimo articolo precisa che, in caso di effettuazione del tampone presso centri privati, affinché si dia cessazione dello stato di quarantena è necessaria la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo.
Pertanto la riammissione degli alunni a scuola avrà luogo:
- in presenza di un Green pass attestante la cessazione della quarantena o la guarigione;
- in presenza dell’esito negativo di un test effettuato presso strutture pubbliche (AULSS);
- In caso di tampone effettuato da privati (anche farmacie) in presenza della attestazione (anche da parte del Medico di Medicina Generale) della cessazione dello stato di quarantena.
La verifica dei predetti documenti sarà effettuata:
- in sede centrale:
a) dalla segreteria;
b) dai Collaboratori del Dirigente;
c) dai referenti Covid-19 (o dai supplenti);
- in succursale:
a) dal Collaboratore del Dirigente;
b) dai docenti referenti Covid-19 (o dai supplenti).
Pertanto, se un alunno/a dovesse rientrare a scuola ed esibisse il documento cartaceo, il docente cui dovesse essere mostrato il documento dovrà indirizzare l’alunno/a in segreteria (se in sede centrale), o in vice-Presidenza (se in succursale).
È appena il caso di ribadire che i docenti dovranno astenersi dal porre domande che violino la privacy, la quale – come ampiamente detto – riguarda anche gli stati di salute.
A tale proposito è bene ribadire che i genitori possono anche non rispondere alla richiesta dei documenti previsti per la prosecuzione della didattica in presenza prevista dal decreto legge n. 1/2022 (di cui alla circolare n. 235/2022). In tal caso, infatti, i genitori possono scegliere di non comunicare alcunché alla Scuola, con l’unica conseguenza – prevista dal decreto legge - che per i propri figli la didattica proseguirà a distanza.
Certo della consueta collaborazione,
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Luigi Franco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993