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Circolari 2021 2022

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LICEO STATALE "G. FRACASTORO"

Verona


Circ. 234

Verona, 10 gennaio 2022

- A tutti i Genitori

- A tutti gli Studenti

-Al Personale Docente e non Docente

-Al personale addetto al Controllo

Sito web - sez. privacy

Atti

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Trattamento dei dati in attuazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

 

1. Titolare del trattamento dei dati

È  il Liceo Statale “Girolamo Fracastoro” di Verona rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Franco a cui lei potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi dati utilizzando i recapiti diretti dell’Istituto.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona del dott. Giovanni Gobbi, al quale rivolgersi direttamente utilizzando il seguente recapito indirizzo diretto mail:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti dalla:

  • DECRETO-LEGGE 07 Gennaio 2022, n. 1.

4. Tipologie di dati trattati

L’istituzione scolastica, per effetto del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 come precisato dalla circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute prot. m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022  dell’8 Gennaio 2022 con oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative,  è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti per l’applicazione dell’art. 4 del Decreto legge 01/2022 al fine di determinare l’applicazione della didattica in presenza o a distanza e l’autosorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2. Riportiamo per chiarezza il testo integrale dell’art. 4 DL 01/2022 richiamato:

Art. 4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, comma 7 - bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

 a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

 2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti informatici, elettronici, e cartacei.

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3.

7. Conservazione dei dati

I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il loro trattamento.

8. Personale autorizzato al trattamento

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche istruzioni da osservare.

9. Comunicazione e diffusione

I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le attività di propria competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno oggetto di diffusione.

10. Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto, come sancito negli arti. Da 15 a 21 del GDPR 679/2016, all'accesso, rettifica o cancellazione degli stessi o alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) e all'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico Luigi Franco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

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