MIM

Circolari 2020 2021

Visite: 649

 

logomini

LICEO STATALE "G. FRACASTORO"

Verona


Circ. N. 271

Verona, 17 febbraio 2021

 

Ai Genitori

Agli Studenti

Ai Docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

Ai Referenti Covid

Loro sedi

 

OGGETTO: Rientro a scuola a seguito di quarantena o isolamento – prospetto riassuntivo

 

Ad integrazione delle circolari n. 261 e n. 268 si ritiene opportuno sintetizzare le modalità di rientro a scuola nei casi di quarantena (contatto di caso positivo) o di isolamento (caso positivo):

  1. SOGGETTI SOTTOPOSTI A QUARANTENA PER ESSERE STATI INDIVIDUATI COME “CONTATTI STRETTI” DI UN CASO
  • Effettuazione dei test

Il SISP programma i test previsti al termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.

Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test di screening (all’inizio o al 10° giorno), l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni[1].

La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

  • Certificati di fine quarantena

La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP.

Gli attestati di quarantena possono essere redatti oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale.

 

Nel caso di rientro con presentazione alla scuola di referto di negatività del test è indispensabile presentare anche la certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP.

  1. SOGGETTI SOTTOPOSTI A ISOLAMENTO IN QUANTO POSITIVI AL COVID-19
  • Certificati di fine isolamento

L’alunno/operatore scolastico positivo, potrà essere riammesso a scuola con certificato di negativizzazione redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.

L’alunno/operatore scolastico persistente positivo potrà interrompere l’isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale sulla base dell’organizzazione locale, dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.

 

Per i CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO” si precisa quanto segue:

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il “con- tatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”.

Per quanto concerne la c.d. sorveglianza stretta si rinvia alla circolare n. 261 del 12/02/2021.

Cordialmente,

 

[1] Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020, ripresa dalle Linee di indirizzo, che sono state pubblicate in allegato alla circ. n. 261.

                                                                                                                                                                          

 

Il Dirigente scolastico Luigi Franco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

Torna su